venerdì 30 giugno 2017

Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety.


La circolare del Ministero dell’Interno U.0011464 del 19/06/2017 emanata dal Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, completa il quadro delle disposizioni adottate dopo la calca causata nel centro di Torino da un falso allarme terrorismo durante la proiezione su maxischermo di una finale di calcio cui prendeva parte la Juventus. 

Pertanto, qualsiasi genere di manifestazione pubblica prevista (culturale, musicale, di intrattenimento, sportivo, di protesta, anche di carattere religioso o politico…eccetera, eccetera), dovrà essere attentamente valutata dai Sindaci, che devono coordinarsi con il soggetto Organizzatore e le Forze dell’Ordineper prevenire situazioni di sovraffollamento, particolarmente rischiose per la safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone). 

La circolare dispone, che dovranno essere accertate le seguenti "imprescindibili" condizioni di sicurezza: 
- Capienza delle aree di svolgimento dell'evento, valutando il massimo affollamento possibile;
- Percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi; 
Piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento di mezzi antincendio; 
Suddivisione in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa con previsioni di corridoi per gli interventi di soccorso in emergenza; 
- Piano di impiego, a cura dell'Organizzazione, di un adeguato numero di Operatori (Stewards) formati con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione; 
Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra; 
Spazi e servizi di supporto accessori; 
Previsione, a cura della componente dell'emergenza ed urgenza sanitaria, di un'adeguata Assistenza Sanitaria; 
Presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per gli avvisi al pubblico; 
- Possibile divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro.

L'analisi e la valutazione va poi effettuata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che potrà sempre imporre ulteriori precauzioni, col supporto della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco per i dettagli. 

Tale circolare, va ad integrare la precedente circolare n° 555/oP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, nella quale sono state fornite indicazioni sui servizi di ordine e sicurezza pubblica (security). 

Per completezza, si evidenzia che in precedenza il Ministero dell'Interno, con la circolare 557/PASU/005089/13500 A(8) del 14 marzo 2013, con riferimento alle "feste tradizionali e altre manifestazioni aperte al pubblico, anche a carattere religioso o politico, nell'ambito dei quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo o trattenimento", aveva precisato che "in presenza di allestimenti che siano suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene, a causa dell'entità prevista dell'affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, sono da ritenere necessari la licenza di cui all'art. 68 del TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente Commissione di Vigilanza, indipendentemente o meno dalla presenza di strutture destinate agli spettatori", disposizioni già note ai soggetti Organizzatori, che presentano ai vari Comandi di Polizia Locale, la Domanda di Autorizzazione per Pubblico Spettacolo/Trattenimento all'aperto (artt. 68-69 TULPS) in marca da bollo. 

ALCUNE NOTE DOLENTI:
- Dal Piemonte alla Sicilia "le molte e variegate manifestazioni, già programmate, sono state annullate perché mancanti di garanzie sufficienti, in materia di Safety e di Security integrate";
- Sindaci e soggetti Organizzatori sono disposti a voler realizzare "manifestazioni pubbliche" ed assumersi, ulteriori, responsabilità civili e penali, per l'inosservanza delle suddette nuove e "rigorose" disposizioni governative? 
- Le Amministrazioni Locali ed i soggetti Organizzatori avranno predisposto, nei loro bilanci, fondi/risorse economiche supplementari a copertura di tali disposizioni governative, per la buona riuscita di ogni singola "manifestazione pubblica"?

mercoledì 28 giugno 2017

AFFITTI BREVI: dal 1° Giugno 2017 è entrata in vigore la nuova imposta sostitutiva (cedolare secca).



Dal 1 Giugno 2017 con l’entrata in vigore del D.L. 24 Aprile 2017, n°50 (comma 2, art. 4 stabilisce “Regime fiscale delle locazioni brevi”) la cedolare secca andrà applicata anche ai redditi provenienti da “affitti brevi” a fini turistici e non solo. 
Pertanto, i proprietari che intendono affittare un immobile o una stanza per brevi periodi (non superiore ai 30 giorni), dovranno versare, per mezzo della “cedolare secca”, il 21% dell’importo del canone lordo all’Agenzia delle Entrate.
La cedolare secca sostituisce il pagamento dell’Irpef e delle imposte addizionali e prevede il solo versamento di un’aliquota sui redditi provenienti dai canoni di locazione.

La situazione prima di questa norma:
L’affitto breve era regolamentato dalla “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo” (previsto dalla Legge 9 dicembre 1998, n°431) in cui le agenzie immobiliari, usavano queste disposizioni per locare immobili di loro clienti, nella stagione estiva.
Negli anni 2000, molti proprietari di immobili si sono rivolti ai propri Comuni di appartenenza, che sulla base di normative regionali, volevano aprire “case vacanze” o Bed & Breakfast.
In quest’ultimo decennio, abbiamo assistito al successo mondiale di portali online, che facilitano l’incontro della domanda/offerta di “affitti brevi” in città, mare e montagna. Non senza il malumore di piccole e grandi catene alberghiere e ristoratori.

La situazione post-norma:
Non essendoci chiarezza del “quadro normativo”, regna la confusione tra norme nazionali, regionali e comunali. Tra chi offre il servizio e chi lo utilizza.
Ma, un dato è certo, che la nuova imposta (cedolare secca) entrata da poco in vigore, è un’iniziativa contro la diffusa e capillare evasione fiscale. 
Lo Stato fa “cassa” grazie al versamento dell’aliquota del 21% ottenuto da ogni nuovo contratto di locazione stipulato.
Infatti, il D.L. 50/2017 prescrive all’Agenzia delle Entrate l’obbligo di controllo in materia di locazioni brevi concluse dai contribuenti tramite piattaforme on-line.

Fonti:
DECRETO LEGGE 50/2017

LEGGE 9 Dicembre 1998, n°431


giovedì 22 giugno 2017

COME DEUMIDIFICARE GLI AMBIENTI IN MODO NATURALE.


Prima di pensare a come deumidificare le stanze, occorre sapere in che modo contribuiamo involontariamente alla formazione dell’umido in casa.
Quando dimentichiamo di arieggiare gli ambienti, cuciniamo senza accendere la cappa, innaffiamo troppo spesso le piante o mettiamo ad asciugare in casa la biancheria, non facciamo altro che produrre umidità. 
Modificando queste piccole abitudini, risolviamo già parte del problema. 
Esiste un “trucco” facilissimo ed economico, per deumidificare i locali: bastano 200 gr. di sale grosso da cucina contenuto in un sacchetto traspirante da disporre sopra un contenitore, per raccogliere l’acqua formatasi dall’assorbimento naturale del sale dell’umidità circostante.

domenica 11 giugno 2017

Vendita o Affitto di immobili.


INFO:
Il servizio è rivolto a soggetti Privati (Persone fisiche) Società (Aziende, PMI, ecc.) che intendono pubblicizzare l'annuncio del proprio immobile: residenziale, commerciale o industriale. 

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