lunedì 22 gennaio 2018

NUOVA SABATINI: SCADENZA FINALE PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2018.


Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 2 del Decreto Legge n° 69/2013 (cd. Nuova Sabatini).

FINALITÁ.
Lo strumento agevolativo cd. “Nuova Sabatini” - istituito dall’art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) è finalizzato a migliorare l’accesso al credito per investimenti produttivi delle piccole e medie imprese.

BENEFICIARI.
I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese (PMI) operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che, alla data di presentazione della domanda:
- sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo Registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà. 

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative.

UBICAZIONE.
Piccole e medie imprese che abbiano sede operativa all’interno del territorio nazionale.

TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONE.
Tale Decreto Legge sostiene gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese attraverso tre formule di agevolazione:
- la concessione di finanziamenti per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature;
- la concessione di contributi a copertura di parte degli interessi sui finanziamenti;
- l’intervento del Fondo di garanzia.

FINANZIAMENTO.
Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di:
- macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo;
- hardware, software e tecnologie digitali classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale. 

Sono ammissibili alle agevolazioni anche gli impianti e le apparecchiature di riscaldamento e di condizionamento e gli impianti fotovoltaici, incluse le relative opere murarie per le installazioni.
Tra le spese agevolabili rientrano anche gli arredi purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa e ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.
Le macchine oggetto del contratto devono essere nuove di fabbrica, utilizzate nel territorio nazionale, non fatturate in data anteriore alla stipula di acquisto.
I macchinari in oggetto dovranno essere detenuti per almeno un triennio dall’ultimazione dell’investimento.
Qualora il bene strumentale agevolato subisca deterioramenti o presenti difetti di fabbrica entro i tre anni dall’ultimazione dell’investimento tali da non garantirne l’uso funzionale, può essere sostituito con altro equivalente, sempre nuovo di fabbrica, previa comunicazione al Ministero attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

ENTITÁ DI FINANZIAMENTO.
L’importo finanziabile non deve essere inferiore a 20.000 euro e non può superare i 2 milioni di euro.
È spesa finanziabile il 100% del costo dell’investimento.
Il finanziamento deve avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto ed è erogato in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla stipula del contratto.
L’investimento deve essere concluso entro 12 mesi dalla data della stipula del contratto di finanziamento.

CUMULABILITÁ.
Se il valore complessivo dei finanziamenti non supera i 2 milioni di euro, una stessa azienda può presentare più domande di agevolazione.
Queste devono essere rivolte a intermediari finanziari differenti e interessare investimenti diversi.
Le agevolazioni sono cumulabili anche con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis, a patto che ciò non comporti il superamento delle intensità massime previste dall’articolo 15 del Regolamento GBER.
Sono escluse dalla cumulabilità le imprese agricole e di pesca.

CONTRIBUTO.
A fronte del finanziamento è concesso un contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a copertura di parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari.
Tale contributo, nel caso di investimenti ordinari, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni.
Il contributo è maggiorato del 30% - quindi è del 3,575% annuo - per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
L'erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ed è effettuata in quote annuali, una volta l’anno, secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.

INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA.
La concessione del finanziamento è assistita dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese per un massimo dell’80% dell’ammontare del finanziamento.

OPERATIVIT
Á.
“A sportello”, ovvero non ci sono termini per la presentazione delle domande.
Per presentare la domanda l’impresa deve compilare in formato elettronico il modulo di domanda disponibile sul sito del Mise, e sottoscriverlo con firma digitale.
L’impresa dovrà poi inviare la domanda, esclusivamente da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo PEC della banca a cui chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all’iniziativa.
L’elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni è pubblicato e aggiornato online sui siti ministeriali.
L’impresa presenta quindi alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. 



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