giovedì 20 giugno 2019

SBLOCCA CANTIERI


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 la legge n. 55/2019 (di conversione del dl n. 32/2019 “Sblocca cantieri”) dal titolo:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. 
Il 25 giugno è stato inoltre ripubblicato (GU n.147/2019) il testo coordinato delle Legge 55/2019 con il DL 32/2019 con l’aggiunta di note esplicative.
Con la conversione in legge dello Sblocca cantieri diventano operative una serie di modifiche al Codice appalti ed al Testo Unico sull’edilizia. 
La legge n. 55/2019
Il decreto Sblocca cantieri, ora convertito nella legge n. 55/2019, è il provvedimento che introduce disposizioni urgenti che dovrebbero favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici.
Il testo finale contiene:
Capo I: Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana
  • art.1  – Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare
  • art.2 – Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa
  • art.2 bis  – Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici
  • art.3 – Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
  • art.4 – Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali
  • art.5 – Norme in materia di rigenerazione urbana
Capo II: Disposizioni relative agli eventi sismici nella regione Molise e dell’area etnea
Capo III: Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Nord e del Centro Italia negli anni  2012, 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia nel 2017.

Le modifiche al Codice dei contratti pubblici
Le principiali modifiche al CODICE APPALTI, contenute nel capo I, riguardano:
  • la sospensione di alcuni articoli del Codice, in particolare:
    • obbligo di utilizzo della centrale di committenza/stazione unica appaltante per i Comuni non capoluogo di provincia, di cui all’art. 37, comma 4, del dlgs n. 50/2016
    • divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione (appalto integrato), di cui all’art. 59, comma 1, quarto periodo, del dlgs n. 50/2016
    • obbligo di utilizzo dell’Albo dei commissari di gara, di cui all’art. 77, comma 3, del dlgs n. 50/2016; fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante
  • le procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione
  • l’introduzione della disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti)
  • la limitazione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i soli lavori con importi superiori a 75 milioni di euro
  • l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che è ridotto a 45 giorni dalla trasmissione del progetto
  • la possibilità di istituire un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie relative all’esecuzione del contratto
  • le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal C.I.P.E. sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato
  • la modifica del limite dei lavori in subappalto che sale al 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
  • la sospensione del comma 6 dell’art. 105 (indicazione della terna di sub appaltatori)
  • per quanto riguarda i motivi di esclusione si prevede i certificati e gli altri documenti, presentati anche dai subappaltatori, hanno una durata pari a 6 mesi dalla data del rilascio.
  • il superamento, in parte, delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del dlgs n. 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico.
  • l’affidamento dei lavori:
    • di importo tra i 40.000 euro i 150.000 euro, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori; per i servizi e le forniture si procede mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
    • di importo tra i 150.000 euro e i 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
    • di importo tra i 350.000 euro e 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
    • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.














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